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Psicologia forense e psicoterapia
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Il processo terapeutico può assumere diverse forme a seconda della teoria e dell'approccio terapeutico adottati dal terapeuta. Tuttavia, in generale, coinvolge l'instaurare una relazione di fiducia e collaborazione con il cliente, esplorare i suoi pensieri, sentimenti e comportamenti, identificare gli schemi di pensiero disfunzionali o le emozioni problematiche e sviluppare strategie per affrontarli in modo efficace. La psicoterapia può essere breve o lunga, a seconda delle esigenze del cliente e della complessità dei problemi affrontati. Può trattare una vasta gamma di problemi, tra cui ansia, depressione, disturbi dell'umore, disturbi alimentari, dipendenze, traumi, disturbi di personalità e molto altro ancora. In sintesi, fare psicoterapia significa fornire supporto professionale e guidare un cliente attraverso un processo di esplorazione e cambiamento per migliorare la sua salute mentale, il suo benessere emotivo e la sua qualità di vita.
Il primo colloquio in psicoterapia è un momento fondamentale in cui il terapeuta e il cliente si incontrano per stabilire una relazione, esplorare le ragioni per cui il cliente cerca aiuto e valutare se la psicoterapia è il percorso appropriato per affrontare i suoi problemi.
Il primo colloquio in psicoterapia è un momento cruciale per stabilire una base solida per il lavoro terapeutico futuro, costruendo una relazione di fiducia e chiarezza sul percorso da intraprendere insieme.
La psicoterapia può durare per un periodo di tempo variabile, a seconda delle esigenze individuali del paziente e della complessità dei problemi affrontati. L'efficacia della psicoterapia dipende anche dalla qualità della relazione terapeutica, dalla motivazione del paziente e dalla coerenza nel seguire il piano terapeutico stabilito.
“Il Ministero della Salute ritiene equiparabili le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica. È pertanto possibile ammettere alla detrazione di cui all’art. 15, comma ,1 lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica.”
Circolare AE nr. 20/e del 2011